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CATANZARO 30/3/2020

A TUTTI I LAVORATORI DELLA P.A.

LORO SEDI

 

E P.C.     AI SIGG.RI DIRIGENTI DI MINISTERI,

ENTI E AGENZIE FISCALI.

LORO SEDI

Oggetto: SMART WORKING ED ESENZIONE DAL SERVIZIO (art.87 - D.L. del 17 marzo 2020 n. 18).

In perfetta intesa con il Coordinamento Nazionale Ministero Infrastrutture e Trasporti, riteniamo utile ed indispensabile che ricordare ai limitati Dirigenti che non abbiano ancora provveduto a rispettare le vigenti disposizioni governative in materia di Emergenza sanitaria che LO SMART WORKING COSTITUISCE LA MODALITÀ ORDINARIA DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Ed, inoltre, prendano atto che le UNICHE eccezioni a tale prassi sono costituite dallo svolgimento di attività definite indifferibili e da rendere con presenza nel posto di lavoro.

La norma citata prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica,soltanto qualora per qualsiasi motivazione non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le Amministrazioni utilizzino gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo compreso quello relativo alle legge 104, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti.

Si pensi che presso alcune Amministrazioni la UILPA è dovuta intervenire per raddrizzarne l’interpretazione, in quanto si era capito e si stava per attuare che invece del lavoro agile bisognava ricorrere all’utilizzo delle ferie maturate e non usufruite con conseguenze dannose per i lavoratori e per la stessa Amministrazione.

La UILPA ha ottenuto l’applicazione corretta dei vari decreti con privilegio del lavoro agile e utilizzo soltanto alternativo di ferie ed altri diritti maturati, tranne in qualche avamposto governativo, per le cui divergenze si è dovuti ricorrere alla Presidenza del Consiglio e al Ministro del’Interno.

Sulla base delle determinazioni governative vigenti,  una volta applicato, ad ampio respiro,  il lavoro agile, per quei servizi da svolgere con presenza in Ufficio, dovendosi eliminare ogni possibilità di contagio, è necessario procedere all’esenzione del Personale ricorrendo alle ferie non usufruite e agli diritti maturati.

Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”.

In buona conclusione si conferma che, ai sensi del  decreto legge in argomento, solo nell’eventuale caso di impossibilità soggettiva di svolgimento per qualsiasi causa  -  sia dello smart working (assenza di un apposito strumento mediatico/informatico dichiarata dal lavoratore) che dell’obbligo della  presenza in Ufficio, oppure oggettiva (svolgimento di sola attività di sportellista o di commesso) ed in assenza delle altre forme giustificative citate nella norma di legge -  il Lavoratore di cui trattasi DOVRA’ (non potrà) essere posto in esenzione dal servizio e le motivazioni saranno evidentemente proprio quelle già evidenziate.

E’, infine, indispensabile anticipare che, in caso di disapplicazione delle norme, così  vigenti e tassative,   la scrivente, proprio malgrado, sarà costretta a coinvolgere i propri legali per l’assistenza ai lavoratori ed ai loro familiari che, in quanto costretti a permanere in servizio senza titolo, dovessero disgraziatamente ritenersi vittime del contagio nonché delle sue conseguenze; e ciò  ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità e connessi risarcimenti dei danni subiti.

                                                                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE UILPA CALABRIA

                                                                                                                                                                          LOREDANA LARIA