Lavoratori Socialmente Utili – Riconoscimento servizio a progetti come lavoro subordinato- Cassazione sentenza n. 17014 del 10 luglio 2017.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, nell’ambito di un ricorso del Ministero della Giustizia in materia di qualificazione delle prestazione dei Lavoratori Socialmente Utili, ha affermato l’inderogabile principio della riconducibilità di dette prestazioni all’art. 2126 del C.C., in perfetta linea con gli artt. 36 e 38 della Costituzione.
Il principio stabilito , ovviamente, vale per tutte le Pubbliche Amministrazioni, nel momento in cui il giudice di merito ha riscontrato lo svolgimento di un rapporto di lavoro avente i tratti della subordinazione di fatto; e ciò, in quanto detti lavoratori avevano prestato la loro attività nei vari servizi amministrativi dell’ufficio, secondo le ordinarie esigenze degli stessi, in condizione di assoluta ed indifferenziata promiscuità rispetto ai dipendenti in servizio.
Nella fattispecie, la sentenza conferma l’esito di un giudizio di II° grado ribadendo – in linea con il proprio indirizzo fissato in numerose precedenti decisioni- , che, appunto, le prestazioni a tempo determinato sono da considerare a titolo di lavoro subordinato, non differenziabile da quelle svolte dal personale di ruolo e, pertanto, riconducibili all’art. 2126 del C.C. – artt. 36 e 38 della Costituzione - con contestuale validazione giuridico –previdenziali dell’intero periodo di precariato.
Alla luce di quanto sopra abbiamo predisposto l’unito modello di richiesta, all’Amministrazione di appartenenza – tramite l’ufficio di Servizio- e alla locale sede INPS di competenza , al fine di potere ottenere il riconoscimento a tutti gli effetti del lavoro prestato come LSU , sia agli effetti previdenziali che dell’anzianità di servizio.
IL SEGRETARIO REGIONALE
Loredana LARIA